Recupero crediti: la Gazzetta Ufficiale non basta più. Cosa cambia dopo le nuove sentenze della Cassazione
- Studio Legale Romeo

- 2 giorni fa
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Introduzione: quando il creditore non è più la banca
Ricevere una richiesta di pagamento da una società di recupero crediti sconosciuta è un’esperienza sempre più comune. Spesso si tratta di vecchi mutui, prestiti personali o carte di credito che la banca originaria ha venduto a terzi nell’ambito delle cosiddette cessioni di credito.
Le banche, infatti, cedono in blocco i crediti deteriorati (NPL) a società specializzate, che poi tentano di recuperarli dai debitori. Tutto regolare, almeno in teoria. Ma quando la società si presenta in tribunale, una domanda diventa centrale: come dimostra di essere davvero titolare proprio di quel credito?
Su questo punto decisivo sono intervenute tre recentissime sentenze della Corte di Cassazione (nn. 23834, 23852 e 23849 del 23 agosto 2025), che hanno rafforzato in modo significativo le tutele per il debitore.
L’equivoco della Gazzetta Ufficiale
Per anni, molte società di recupero crediti hanno ritenuto sufficiente un solo documento per dimostrare il loro diritto:l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, previsto dall’art. 58 del Testo Unico Bancario.
Secondo questa impostazione, la pubblicazione dell’avviso sarebbe bastata a dimostrare che la società fosse diventata la nuova creditrice, senza bisogno di ulteriori prove.
La Cassazione ha chiarito che questo approccio è sbagliato.
Perché la Gazzetta Ufficiale non è una prova sufficiente
La Corte ha ribadito un principio semplice ma fondamentale:la Gazzetta Ufficiale dimostra che una cessione è avvenuta, non quali crediti siano stati ceduti.
In altre parole, sapere che una banca ha venduto “un blocco di crediti” non significa sapere se il singolo debito del debitore convenuto faccia parte di quel blocco.
Quando il debitore contesta la legittimazione della società (la cosiddetta eccezione di carenza di legittimazione attiva), la società non può limitarsi a dire: “ho acquistato tutto”. Deve provare puntualmente che proprio quel credito le è stato ceduto.
Quali prove deve fornire la società di recupero crediti
Secondo le sentenze della Cassazione del 2025, se il debitore solleva contestazione, la società deve produrre in giudizio documenti precisi e verificabili, tra cui:
Il contratto di cessione del credito, o almeno un estratto autentico, da cui risulti l’operazione di acquisto;
Gli elenchi dettagliati dei crediti ceduti, solitamente allegati al contratto, nei quali sia chiaramente individuabile la posizione del debitore (nome, codice fiscale, numero di pratica);
Una dichiarazione della banca cedente, che confermi espressamente che quello specifico credito è stato incluso nella cessione.
In assenza di queste prove, la domanda giudiziale della società è priva di fondamento probatorio e deve essere rigettata.
Cosa cambia concretamente per il debitore
Le pronunce della Cassazione non rappresentano un cavillo difensivo, ma l’applicazione di un principio basilare del diritto:chi chiede il pagamento deve prima dimostrare di averne titolo.
Per il debitore questo significa una tutela concreta contro azioni di recupero fondate su documentazione incompleta o generica. Se ricevi un decreto ingiuntivo o un atto di pignoramento da un soggetto diverso dalla banca originaria, è fondamentale verificare se la società abbia davvero provato di essere il tuo creditore.
Conclusioni
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è più uno scudo sufficiente per le società di recupero crediti. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, senza la prova documentale del singolo credito ceduto, l’azione giudiziaria non può andare a buon fine.
Ignorare un atto giudiziario è sempre un errore. Far analizzare la documentazione da un professionista è il primo passo per capire se la richiesta è legittima o se può essere efficacemente contestata.




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